Corso Battaglione, 193, 11100 Aosta AO

I Nostri Servizi

Documento di valutazione dei rischi – DVR – (artt. 17, 28, 29 D. Lgs. n. 81/08)

La ricerca, individuazione e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento, è obbligo che il Decreto 81/2008 pone a carico di tutti i datori di lavoro. La responsabilità della valutazione effettuata, dell’adozione delle misure protettive e preventive e della verifica dell’efficacia delle stesse, è a carico del datore di lavoro in quanto la valutazione dei rischi risulta essere, insieme alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), una attività non delegabile a terzi. Il DVR deve contenere una valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche in riferimento alle sostanze e preparati chimici impiegati, alla scelta delle attrezzature di lavoro ed alla sistemazione dei luoghi di lavoro. Oltre alla valutazione di tutti i rischi il documento deve contenere una relazione esaustiva che descriva i criteri adottati per tale valutazione, rischio per rischio, ed in modo che il documento risulti facilmente comprensibile anche ai non strettamente addetti ai lavori. La scelta dei criteri da adottare è responsabilità del datore di lavoro, che spesso si avvale per questa attività dell’ausilio di consulenti interni e/o esterni. Il documento deve inoltre contenere, per ogni valutazione, la scelta delle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre il rischio, o meglio eliminarlo del tutto, sia come misure di prevenzione collettiva che come dispositivi di protezione individuale; tale scelta deve essere opportunamente giustificata tenendo conto delle caratteristiche sia del rischio verso cui tutelarsi che delle caratteristiche della misura adottata.
Il documento non si ritiene completo con la sola valutazione dei rischi contingenti ma deve contenere anche una relazione prospettica del programma delle misure che si possono ritenere necessarie, o utili, nel tempo per garantire un certo grado di miglioramento nel tempo dei livelli di prevenzione e sicurezza; questa valutazione deve essere inoltre periodicamente rivista indicando lo stato di avanzamento del programma di miglioramento rispetto alle previsioni iniziali. E’ necessario indicare un organigramma della sicurezza completo, in cui siano definiti anche, per esempio, i nominativi degli addetti alle squadre di emergenza e di eventuali preposti e dirigenti per la sicurezza.

Piani operativi di sicurezza (art. 89 lettera h D. Lgs. n. 81/08)

E’ il documento che il datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile così come definito dalla normativa vigente. Ha lo scopo di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi per i lavoratori.

L’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 riporta i contenuti minimi del POS, che sono:

  • i dati identificativi dell’impresa esecutrice (il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere);
  • la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;
  • i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
  • il nominativo del medico competente ove previsto;
  • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  • i nominativi del direttore tecnico, direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
  • il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
  • le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
  • la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  • l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza;
  • la lista delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  • l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
  • l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  • le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto
  • l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  • la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in can­tiere.

I tecnici di SQ Consulting recupereranno tutte le informazioni relative all’organizzazione del cantiere, alle modalità di esecuzione dei lavori, alle macchine/attrezzature e sostanze utilizzate. Il servizio offerto prosegue, su richiesta, con sopralluoghi in cantiere per verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze – DUVRI (art. 26 D. Lgs. n. 81/08)

E’ il documento obbligatorio previsto dal legislatore per la promozione della cooperazione ed il coordinamento necessari in seguito alla stipula di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione. Ha il compito di rendere note le misure adottate per eliminare i rischi da interferenze e, quando questo non sia possibile, quali sono le azioni ed i provvedimenti adottati per ridurli al minimo. Il DUVRI non è richiesto per servizi di natura intellettuale, in caso di forniture di materiali ed attrezzature e in presenza di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini giorno. In presenza di attività che presentano un basso rischio di infortuni, si può evitare la stesura del DUVRI affidando a persona professionalmente competente l’incarico per la sorveglianza ed il coordinamento degli interventi. L’elaborazione del documento è obbligo posto a carico del datore di lavoro. I rischi da prendere in considerazione sono quelli provenienti dall’ambiente di lavoro nei confronti dell’appaltatore e quelli generati dall’attività dell’appaltatore nei confronti dei lavoratori che operano nel proprio ambiente di lavoro.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi – RSPP (art. 32 D. Lgs. n. 81/08)

Nelle attività in cui risulta presente almeno un lavoratore così come definito all’art. 2 del D. lgs. N. 81/08 (persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari), il datore di lavoro è sempre obbligato a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). E’ il professionista designato dal datore di lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 81/08, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. La normativa consente al datore di lavoro di assumere direttamente l’incarico di R.S.P.P. e all’art. 34 il decreto disciplina i casi in cui questo è possibile (es. Aziende industriali ed artigiane fino a 30 lavoratori). Il datore di lavoro ha l’obbligo di frequentare i previsti corsi di formazione. I professionisti di SQ Consulting sono abilitati a ricoprire tale incarico per ogni settore lavorativo.

Medico competente e sorveglianza sanitaria

La figura del medico competente, all’interno del panorama legislativo in materia di sicurezza, e all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, gioca un ruolo fondamentale affinché il servizio stesso risulti efficace e funzionale.
Il medico competente interviene direttamente nell’attuazione del servizio di prevenzione, al fianco del 
datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio.
Se infatti una volta il Medico Competente si limitava alla valutazione fisico sanitaria del lavoratore, ora è invece coinvolto fin dall’inizio del processo di prevenzione interno aziendale. Elabora in collaborazione con il datore di lavoro il 
Documento di valutazione dei Rischi, lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettua un sopralluogo agli ambienti di lavoro e partecipa in maniera proattiva alla riunione periodica sulla sicurezza indetta ai sensi dell’ art. 35 del D.Lgs 81/08 una volta all’anno. L’obbligo della sorveglianza sanitaria, in Italia, vige per le aziende la cui classificazione di rischio esponga i lavoratori ad una tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici. La periodicità minima dei controlli è definita dal D.Lgs 81/08, ma è il medico competente che in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, stabilisce il contenuto della sorveglianza e valuta se applicare una periodicità più stringente; la visita medica va infatti eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa, ad ogni cambio di mansione che esponga i lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva. Tutti i dati delle indagini mediche e anamnestici, vengono registrati dal Medico in apposita cartella sanitaria, conservata a salvaguardia dei segreto professionale a cura del medico stesso, e che segue il lavoratore attraverso la sua carriera professionale.
Dall’esito della sorveglianza sanitaria ne deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per la mansione specifica; questo giudizio indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda. SQ Consulting, grazie alle qualificate collaborazioni instaurate, è in grado di offrire il servizio su tutto il territorio nazionale.

Verifica impianti di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (D.P.R. N. 462/2001)

Gli impianti di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche sono sistemi installati al fine di garantire l’incolumità di coloro che, a vario titolo, frequentano luoghi di lavoro o edifici residenziali. Le verifiche di legge secondo il DPR 462 devono essere eseguite da tutte le attività lavorative che abbiano almeno un lavoratore al proprio interno. L’obbligo è indipendente dal tipo di attività, basta la presenza di un lavoratore. Al momento dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 462/2001 erano escluse alcune attività, quali le società di soli soci. Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/08 (ex 626) al lavoratore viene data una nuova definizione. A seguito di questa modifica vengono assimilati alla figura del lavoratore:

  • I soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società e dell’ente stesso;
  • Gli associati in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del C.C.;
  • I partecipanti a iniziative di tirocini formativi e di orientamento (stages, percorsi di alternanza studio-lavoro ecc.);
  • Gli allievi degli Istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali;
  • I volontari del Corpo nazionale dei VV.FF. e della Protezione Civile;
  • I lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, ovvero gli addetti ai c.d. “lavori socialmente utili” o LSU.
    Vengono esclusi gli addetti ai servizi domestici (colf, badanti, e domestici in genere) e imprese familiari.

Fare un elenco preciso delle attività che ricadono negli obblighi sanciti dal DPR 462 è errato perchè l’obbligo non dipende dal tipo di attività ma dalla presenza di un lavoratore. Però si possono citare: negozi, uffici, capannoni industriali, bar, ristoranti, supermercati, tabaccherie, scuole, chiese, oratori, industrie, campi fotovoltaici, impianti d’illuminazione all’aperto, cantieri edili, ospedali, centri estetici, farmacie, parrucchieri, ambulatori medici, veterinari, dentisti etc. etc.

Anche gli edifici destinati a civile abitazione possono essere soggetti all’obbligo di verifica di cui al D.P.R. in questione. Nei condomìni con servizio di portierato, giardinaggio ecc, la verifica risulta essere obbligatoria.

Per effetto del Decreto Milleproroghe (che ha modificato il DPR con l’inserimento di un nuovo articolo 7bis) tutti i datori di lavoro hanno obbligo di comunicazione all’ Inail degli estremi dell’ Organismo che è stato incaricato delle verifiche di cui all’art. 4 comma 1 (Impianti di messa a terra e/o protezione scariche atmosferiche) e art. 6 comma 1 (Impianti in luoghi con pericolo di esplosione). Tali comunicazioni consentiranno ad INAIL di predisporre una banca dati nazionale informatizzata degli impianti soggetti a verifica periodica.

Gli Organismi abilitati devono ora applicare rigorosamente ed esclusivamente gli importi contenuti nel Decreto 7 luglio 2005,  riconoscendo ad INAIL il 5% degli importi, destinati a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

Di seguito la tabella riepilogativa degli importi finito il regime di libero mercato.

SQ Consulting, in collaborazione con Ente notificato, è in grado di offrire un servizio rapido e di qualità.

Dichiarazioni di rispondenza (DI.RI) – D.M. N. 37/2008

Il D.M. N. 37/08, abrogando la precedente legge n. 46/90, oltre a precisare quali sono i requisiti professionali di cui devono essere in possesso gli installatori di impianti, ha introdotto la dichiarazione di rispondenza, documento che sostituisce la dichiarazione di conformità negli impianti ove la stessa sia mancante, inidonea o incompleta. E’ possibile ricorrere alla dichiarazione di rispondenza per gli impianti che sono stati realizzati dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 447/91 (Regolamento di attuazione della legge n. 46/90) e il marzo 2008 (data di entrata in vigore del D.M. N. 37/08). La DI.RI. (dichiarazione di rispondenza) può essere resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e che ha esercitato la professione, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Per alcune tipologie di impianti, da un soggetto che ricopre da almeno 5 anni il ruolo di responsabile tecnico di una impresa abilitata. Considerata l’importanza per datori di lavoro o amministratori di condominio di poter dimostrare la regolare progettazione e realizzazione degli impianti presenti nelle realtà di cui sono responsabili, SQ Consulting è grado di mettere a disposizione della clientela la professionalità e la competenza necessaria per ottenere la dichiarazione.

Analisi potabilita’ delle acque e rischio legionellosi

Il Decreto prevede pesanti responsabilità per chi somministra acque destinate al consumo umano che non soddisfano i previsti requisiti di potabilità, e l’ente gestore del servizio idrico ne è responsabile solamente sino al punto di consegna (contatore). Datori di lavoro e amministratori di condominio (in quanto custodi delle parti comuni e quindi degli impianti di distribuzione) sono tenuti, a contenimento delle proprie responsabilità, a programmare ed effettuare periodiche verifiche della potabilità, in particolare nelle attività di somministrazione alimenti e bevande oppure in presenza di impianti vetusti, rami morti ecc. Di ancora maggiore importanza risulta essere la ricerca del batterio della legionella, responsabile di non pochi decessi negli ultimi anni. La legionellosi o malattia del legionario è una malattia infettiva che colpisce l’apparato respiratorio e si contrae principalmente attraverso l’acqua nebulizzata per inalazione. L’analisi del rischio potrà consentire, nel caso, di adottare i provvedimenti più opportuni (bonifica della rete idrica, neutralizzazione del batterio con alte temperature ecc.). SQ Consulting offre il servizio in collaborazione con laboratori accreditati.

Formazione ed informazione

Il decreto sottolinea l’obbligo di formazione ed informazione per tutti i soggetti componenti l’organigramma aziendale per la sicurezza. Lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), devono frequentare gli specifici corsi meglio definiti in sede di conferenza stato-regioni. SQ Consulting,  su richiesta ed al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, organizza e gestisce percorsi formativi anche presso la sede del cliente. Inoltre la piattaforma formativa eroga ‘online’ tutti i corsi che ora è possibile frequentare a distanza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016, pubblicata in G.U. N. 193 del 19 agosto 2016.

Piani di sicurezza e coordinamento – PSC

E’ il documento redatto in fase di progetto dell’opera in cui vengono analizzati tutti gli aspetti relativi ai rischi presenti in cantiere al fine di coordinare in sicurezza le varie attività. Rappresenta lo strumento di programmazione e pianificazione a cui le aziende sono tenute a fare riferimento per la predisposizione dei piani operativi di sicurezza. Deve essere redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), tranne i casi in cui la nomina del CSP non risulta necessaria. L’impresa aggiudicatrice dei lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione (CSE) proposte di integrazione ove ritenga che le stesse possano migliorare il livello di sicurezza atteso in cantiere.

I contenuti minimi del PSC sono:

  • Anagrafica di cantiere,
  • Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
  • Misure di prevenzione e protezione in riferimento all’area di cantiere;
  • Misure di prevenzione e protezione in riferimento all’organizzazione del cantiere;
  • Misure di prevenzione e protezione in riferimento alle singole lavorazioni;
  • Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e Dpi in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
  • Uso comune delle attrezzature;
  • Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento e della reciproca informazione tra datori di lavoro compresi i lavoratori autonomi;
  • Organizzazione prevista per la gestione delle emergenze;
  • Durata prevista delle lavorazioni, fasi e sottofasi che costituiscono il cronoprogramma;
  • Stima dei costi della sicurezza.

SQ Consulting, sin dalla fase di progettazione degli interventi, interviene con propri professionisti per la pianificazione delle misure finalizzate a garantire il giusto livello di sicurezza in cantiere.

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione

La nomina del professionista (CSP e CSE) è obbligatoria nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) deve coordinare anche le misure preventive e protettive in dotazione all’opera, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire lavori successivi sull’opera stessa. Dopo essere stato nominato, il CSP avrà il compito di essere il primo riferimento del committente, o del responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera ed essere la figura che deve vigilare sulle misure generali di tutela al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative (onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente) e all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ha un ruolo assolutamente operativo, che prende forma e sostanza al momento dell’avvio delle opere. È un professionista esecutivo quindi, che segue passo dopo passo il corretto andamento dei lavori; ha sostanzialmente compiti di continua vigilanza e controllo nel cantiere. Deve osservare il cantiere, assicurarne la correttezza e la sicurezza, segnalare inadempienze al committente, o al responsabile dei lavori, e se questi non ascoltassero le sue indicazioni, segnalare le inadempienze e le irregolarità totali alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro. SQ Consulting, con propri professionisti qualificati e di esperienza, svolge questo importante incarico con perizia e imparzialità.

SQ Consulting assume l’incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione impiegando professionisti certificati e con maturata esperienza.

Linee vita – dispositivi di ancoraggio

Si tratta di un sistema di ancoraggio da posizionare su tetti e coperture di un edificio, che consente a eventuali operatori di agganciarsi tramite apposite imbragature e cavi tutelandosi dal rischio di cadute dall’alto. Una linea vita può essere orizzontale o verticale, fissa o mobile. Le più comuni sono costituite da un binario in acciaio inox o alluminio, fissato lungo il tetto o il terrazzo che sia, con un elemento scorrevole cui agganciarsi con eventuali corde o cavi flessibili, da assicurare poi all’imbragatura indossata dall’operatore. L’obbligo del posizionamento di linee vita è sancito dall’art. 115 del D. Lgs n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) che così recita: «Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche» prevedendo, tra gli strumenti di sicurezza, anche le guide o linee vita, rigide o flessibili che siano.
Se è pur vero che il D. Lgs. n. 81/08 si applica ove in condominio siano presenti lavoratori così come definiti all’art. 2 del Decreto stesso, è d’obbligo ricordare che ogni qual volta il condominio affida incarichi per interventi interessanti le parti comuni (pulizia o manutenzione dei canali di scolo, dei pannelli fotovoltaici, di riparazione/sostituzione dell’antenna ecc.) lo stesso tramite l’amministratore diventa committente dell’opera e, di conseguenza, è responsabile di garantire la Sicurezza del luogo di lavoro e l’incolumità di chi è chiamato a svolgere il lavoro commissionato. SQ Consulting offre un servizio di progettazione, installazione e verifica delle linee vita.

Formatori qualificati D.M. 140/2014 in Sicurezza impiantistica e strutturale degli edifici sono a tua disposizione. Usufruisci della loro professionalità e evita le pesanti responsabilità poste a carico dell’amministratore condominiale.

Richiedi approfondimenti o un preventivo di spesa.

Analisi dei rischi e redazione del Registro di Anagrafe Condominiale

Le modifiche apportate all’art. 1130 del Codice Civile dalla Legge 11 dicembre 2012 n. 220 e dal Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2014 n. 9,  obbligano l’Amministratore di Condominio a ‘curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio ’. Il Registro Anagrafe Sicurezza, parte integrante del Registro di Anagrafe Condominiale di cui all’art. 1130 p.6 del C.C., è lo strumento con cui l’amministratore fornisce evidenza delle condizioni di Sicurezza delle parti comuni dell’edificio informando l’assemblea sulle criticità rilevate al fine di programmare gli interventi correttivi e preventivi per la rimozione dei pericoli rilevati e dei rischi ad essi collegati.  L’aggiornamento annuale consente di monitorare l’edificio e di rimuovere tempestivamente situazioni di criticità che potrebbero essere causa di infortuni non solo per i condòmini ma per tutti coloro (imprese, lavoratori autonomi) che sono chiamati ad effettuare interventi sulle parti comuni, impiantistiche o strutturali. Si ricorda che, a prescindere dalla presenza di lavoratori così come definiti all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/08, quando il condominio affida incarichi per lavori interessanti le parti comuni, opera in qualità di committente ed è tenuto, pena pesanti responsabilità, a garantire la Sicurezza dei luoghi in cui le maestranze devono operare. La procedura di ricerca dei rischi potenziali suddivide l’edificio in più aree di intervento, come di seguito indicato:

  • Aree esterne (lesioni, infiltrazioni di umidità, presenza di amianto, presenza di situazioni di pericolo, aree di manovra, dispositivi di protezione anticaduta);
  • Pertinenze, interazioni, aree limitrofe (verde condominiale, impianto di illuminazione esterno, deposito rifiuti, presenza di dispositivi per la lotta antincendio, interazioni con fabbricati limitrofi, presenza di attività extra condominiali, presenza di cabine di trasformazione;
  • Viabilità delle parti comuni (accesso all’edificio in condizioni di emergenza, carico massimo dei solai carrabili, abbattimento barriere architettoniche, presenza di griglie carrabili o pedonali, rampe);
  • Parti comuni interne (bacheca condominiale, lesioni, infiltrazioni di umidità, presenza di materiale nelle aree comuni, illuminazione naturale artificiale e di emergenza, vie di esodo, presenza di dispositivi per la lotta antincendio, presenza di sostanze chimiche);
  • Scale, parapetti e pareti vetrate (dimensioni delle scale, presenza di corrimano, parapetti, vetri infrangibili, infissi);
  • Ascensori e montacarichi (verifiche periodiche, verifiche di manutenzione, sala macchine, cartellonistica obbligatoria),
  • Locale contatori (accessibilità, segnaletica di sicurezza, condizioni di manutenzione, verifiche periodiche, verifiche di manutenzione, presenza di dispositivi per la lotta antincendio);
  • Centrale termica (accessibilità, alimentazione, cartellonistica obbligatoria, compartimentazione, interruttore di sgancio, dispositivo di intercettazione del combustibile, terzo responsabile);
  • Cancelli, portoni, sbarre automatiche (conformità alla direttiva macchine, verifiche di manutenzione, segnaletica di sicurezza);
  • Autorimesse (presenza di Scia/Cpi, sistema di aerazione, presenza di dispositivi per la lotta antincendio, compartimentazione, vie di esodo).

Il documento è integrato dalla relazione a firma del tecnico incaricato che riepiloga, ove necessario, le non conformità che richiedono l’immediata adozione di interventi correttivi. L’amministratore condominiale, ‘custode’ della sicurezza delle parti comuni è tenuto alla redazione del documento. L’art. 1129 C.C. ricorda che l’inottemperanza dell’obbligo di cui all’art. 1130 costituisce grave irregolarità.

SQ Consulting, potendo contare sulla professionalità di formatori qualificati D.M. n. 140/2014, conosce la realtà e tipicità degli edifici condominiali e fornisce un servizio conosciuto e apprezzato dalle associazioni di categoria degli amministratori di immobili.

D.P.R. n. 162/99 – Verifica ascensori e impianti di sollevamento

Il nostro ordinamento con il D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, così come modificato dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 214, dal D.P.R. 19 gennaio 2015 n. 8 e, in ultimo, con D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 123, richiede   ai proprietari di impianti ascensore, piattaforme per disabili e montacarichi, di verificare lo stato di efficienza dei componenti di sicurezza istallati per legge sull’impianto e il loro stato di manutenzione. Le verifiche possono essere periodiche o straordinarie. Le verifiche periodiche devono essere effettuate con cadenza regolare non superiore ai due anni, e sono svolte principalmente per controllare lo stato manutentivo dell’impianto ponendo particolare cura a ispezionare i componenti che ne garantiscono la sicurezza globale, attiva e passiva. Se, a seguito dell’ispezione periodica viene rilasciato un verbale con esito negativo, il Sindaco del Comune di appartenenza, informato dal soggetto incaricato della verifica, dispone il fermo dell’impianto. Nel caso in cui, nonostante l’ordinanza di fermo, l’ascensore venga mantenuto in esercizio, la polizia amministrativa procederà a carico del proprietario o del suo legale rappresentante ai sensi dell’art. 650 del C.P.  Eseguiti i lavori necessari per rimuovere le prescrizioni evidenziate in sede di verifica periodica, il proprietario dovrà richiedere una verifica straordinaria, necessaria anche ogni qual volta l’impianto subisca una modifica strutturale o un ammodernamento. La normale messa in servizio degli ascensori e dei montacarichi deve essere comunicata al Comune competente per territorio entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità UE dell’impianto rilasciata dall’installatore. SQ Consulting fornisce il servizio in collaborazione con Ente notificato operante sull’intero territorio nazionale.

Antincendio in ambito condominiale

I principali testi normativi di riferimento oggi in vigore sono il D.M. 10 marzo 1998, il D.P.R. n. 151/2011, il D.M. 16 maggio 1987 n. 246 e il D.M. 7 agosto 2012. La prevenzione incendi è materia di fondamentale importanza per coloro che gestiscono gli edifici, sia per la rilevanza inerente la sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno dei manufatti edilizi, sia per le conseguenze, di natura giudiziale e assicurativa, legate al sorgere di incendi. Per quanto attiene la materia assicurativa, è bene ricordare che le coperture in caso di incendio non scattano qualora l’edificio, ospitando attività di cui al D.P.R. n. 151/2011, non abbia richiesto o ottenuto l’atto autorizzativo del comando dei VV.FF. (SCIA/CPI). In conseguenza di tutto ciò l’approccio gestionale deve essere imperniato sul massimo rigore, considerato che le conseguenze, anche in termini patrimoniali, possono essere devastanti. Di fondamentale importanza è quindi la gestione documentale (attraverso il Registro Anagrafe Condominiale) dei certificati di prevenzione incendi. Nuove indicazioni normative sono ora sancite dal D.M. 25 gennaio 2019. In tutti gli edifici, a partire dai 12 m. di altezza antincendio, l’amministratore è tenuto ad informare gli occupanti sulle procedure da seguire in situazioni di emergenza. In caso di promiscuità impiantistica e strutturale (ad esempio in presenza di attività extra condominiali comportanti un importante afflusso di persone) risulta necessaria la predisposizione di un piano di evacuazione e di emergenza e il posizionamento di planimetrie indicanti le vie di fuga.

SQ Consulting, con professionisti qualificati, affianca l’amministratore condominiale con sopralluoghi tecnici e nella preparazione della documentazione da presentare al competente organo di controllo.

Responsabile dei lavori per conto del committente

E’ il soggetto che puo’ essere incaricato dal committente per svolgere i compiti a lui attribuiti dal D. Lgs. n. 81/08, ed e’ responsabile degli adempimenti a lui conferiti. E’ una figura dunque facoltativa ma, qualora il committente non ricorra alla sua nomina, manterra’ in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilita’ che gli derivano dal disposto combinato degli artt. 90 e 100 del decreto. Al fine di esentare il piu’ possibile il committente dalle funzioni che gli sono proprie, il responsabile dei lavori deve ricevere incarico specifico ricorrendo alla delega di funzione di cui all’art. 16 del Decreto. Nella fase di progettazione dell’opera e, in particolare, al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, il responsabile dei lavori deve attenersi alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro previste dall’art.15 del D.Lgs. n.81 del 2008 (valutazione dei rischi, programmazione della prevenzione, informazione e formazione dei lavoratori, controllo sanitario, misure di protezione collettiva e uso dei DPI, misure di emergenza per primo soccorso, antincendio, segnaletica di sicurezza, consultazione dei lavoratori e dei RLS, ecc.), deve accertare il numero di imprese in cantiere e in caso di presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanea) deve nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione. E’ a suo carico la valutazione del PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento e del fascicolo dell’opera redatti dal CSP. Una volta identificata l’impresa appaltatrice e prima che gli venga affidato l’incarico di eseguire l’opera, uno dei compiti del responsabile dei lavori è accertare l’idoneità tecnico-professionale della stessa, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, acquisendo tutti i documenti previsti dal comma 9 dell’art. 90 e dall’allegato XVII del D.Lgs. n. 81/08. Ha l’obbligo di chiedere alle ditte incaricate il certificato di iscrizione alla CCIAA e il DURC – Documento unico di regolarità contributiva che attesta che l’impresa è in regola con i versamenti contributivi. Prima che il cantiere inizi, designa il CSE – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione -verificando che sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n.81 del 2008, e trasmette la notifica preliminare alla ASL competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro. Quando i lavori hanno inizio, il responsabile dei lavori, deve comunicare all’impresa appaltatrice, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi del CSP e del CSE e vigilare affinché detti nominativi siano inseriti nella cartellonistica di cantiere. Inoltre, durante l’esecuzione dell’opera, ha l’onere di verificare periodicamente l’operato del CSE attraverso l’acquisizione dei verbali di sopralluogo e recandosi personalmente sul posto. In conclusione va detto anche che, in nessun caso, la nomina del CSP e del CSE esime il responsabile dei lavori dai propri obblighi ma, qualora egli fosse in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 e ove mai lo ritenesse opportuno, ha la facoltà di sostituire personalmente uno o entrambi i coordinatori nominati. SQ Consulting assume il ruolo di Responsabile dei lavori per conto del committente.

Piano di autocontrollo igienico sanitario

Agli operatori del settore alimentare e’ richiesto di operare adottando un sistema di autocontrollo igienico-sanitario (haccp – hazard analysis and critical control points). Tale sistema serve a prevenire l’insorgere di problemi igienici e/o sanitari, monitorando la corretta applicazione delle norme e prescrizioni tecniche durante le fasi di produzione, manipolazione e vendita degli alimenti. L’elaborazione del piano di autocontrollo si basa sulla corretta applicazione delle seguenti regole: individuazione dei pericoli e analisi dei rischi – individuazione dei ccp (punti critici di controllo) – definizione dei limiti critici – definizione delle attivita’ di monitoraggio – definizione delle azioni correttive – definizione delle attivita’ di verifica – gestione della documentazione.

Manuale di rintracciabilita’

Il  Regolamento della Comunità Europea del 28 gennaio 2002 n. 178 ha introdotto l’obbligo per tutte le aziende del settore alimentare di rintracciare alimenti, mangimi, animali destinati alla produzione alimentare e qualunque altra sostanza che fa parte di un alimento o di un mangime. Per rispondere a tale obbligo occorre attuare un metodo di controllo dei flussi in entrata e in uscita.

Un manuale di rintracciabilità contiene almeno:

  • Scopo e Campo di applicazione;
  • Definizione e Documentazione della Filiera;
  • Ruoli e Responsabilità ai fini della rintracciabilità;
  • Procedure di rintracciabilità;
  • Sistemi di valutazione della qualità e azioni da adottare in caso di non conformità.

Il manuale di rintracciabilità integra le procedure HACCP, il sistema di autocontrollo che segue tutte le fasi del processo produttivo degli alimenti e ne identifica i possibili rischi. Nel manuale che ogni azienda deve adottare, dovrà essere in evidenza il controllo sul rischio sanitario, integrando appunto il sistema HACCP con le nuove esigenze di rintracciabilità. SQ Consulting, con pluridecennale esperienza nel settore, offre l’apporto consulenziale che consente di operare nel rispetto delle indicazioni di legge ed in conformità alle richieste degli Organi di vigilanza.

FORMAZIONE IN AULA O IN VIDEOCONFERENZA!

SQ Consulting, a completamento dell’attività consulenziale, eroga la formazione sostitutiva del libretto sanitario per gli addetti alla manipolazione degli alimenti sia in aula sia presso la sede del cliente o in modalità videoconferenza.

Nel rispetto delle indicazioni di cui alla conferenza stato regioni del 7 luglio 2016, SQ Consulting offre la possibilità di seguire in modalità FAD un importante numero di percorsi formativi obbligatori in materia di Sicurezza Sul Lavoro. Scegli il corso di tuo interesse e invia la richiesta a info@sqconsulting.eu per ricevere i codici di accesso alla piattaforma formativa.

  • R.S.P.P. Datori di lavoro rischio basso – moduli 1 e 2 (10 ore);
  • R.S.P.P. Datori di lavoro rischio medio – moduli 1 e 2 (16 ore);
  • R.S.P.P. Datori di lavoro rischio alto – moduli 1 e 2 (24 ore);
  • Aggiornamento R.S.P.P. Rischio basso (6 ore);
  • Aggiornamento R.S.P.P. Rischio medio (10 ore);
  • Aggiornamento R.S.P.P. Rischio alto (14 ore);
  • Aggiornamento R.S.P.P. (40 ore);
  • Aggiornamento per coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (40 ore);
  • Formazione dirigenti (16 ore);
  • Formazione generale (4 ore);
  • Formazione aggiuntiva per preposti – moduli 1 – 5 (5 ore);
  • Aggiornamento quinquennale lavoratori – impiegati e videoterminalisti;
  • Aggiornamento quinquennale lavoratori – edilizia;
  • Aggiornamento quinquennale lavoratori – industria alimentare;
  • Aggiornamento quinquennale lavoratori – industria metalmeccanica;
  • Aggiornamento quinquennale lavoratori – artigianato;
  • Aggiornamento quinquennale lavoratori – pubblico impiego;
  • Aggiornamento quinquennale lavoratori – commercio;
  • Informazione e formazione per i rischi da mmc (4 ore);
  • Informazione e formazione per i rischi da vdt (4 ore);
  • Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili – teoria giuridica (28 ore);
  • Corso formazione specifica – rischio basso -;
  • Aggiornamento per preposti alla sicurezza.

OPPURE RICHIEDI LA FORMAZIONE IN AULA O PRESSO LA TUA AZIENDA!!

  • R.S.P.P. Datori di lavoro rischio basso – moduli 3 e 4;
  • R.S.P.P. Datori di lavoro rischio medio – moduli 3 e 4;
  • R.S.P.P. Datori di lavoro rischio alto – moduli 3 e 4;
  • R.L.S. – Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza;
  • Antincendio rischio basso;
  • Antincendio rischio medio;
  • Antincendio rischio alto;
  • Addetti e preposti al montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi;
  • Lavoratori e addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
  • Formazione specialistica PES/PAV;
  • Specifiche abilitazioni (piattaforme di lavoro, gru ecc.)

 

e molto altro ancora!

Ogni individuo ha diritto alla piena tutela dei dati personali che lo riguardano’. Un supporto specialistico per prepararsi al GDPR 2016/679

Il Regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il D. Lgs. n. 196/03 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 forniscono le indicazioni per trattare in modo corretto i dati personali di dipendenti, clienti, fornitori. IL GDPR si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione. (art.3). Non si applica alle attività a carattere esclusivamente personale o domestico senza una connessione con un’attività commerciale o professionale.

Cosa si intende per dato personale?

‘qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale’

Quali sono i dati particolari?

‘sono i dati personali che rivelano l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona’

Cosa si intende per trattamento di dati personali?

‘qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione’.

Quali sono i princìpi che regolano il trattamento dei dati personali?

Oltre al rafforzamento del concetto di responsabilizzazione e dei doveri che ne conseguono per il Titolare del trattamento, il GDPR precisa che i dati devono essere trattati nel rispetto dei seguenti princìpi:

Liceità, correttezza e trasparenza: i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato;

Minimizzazione dei dati : i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono raccolti;

Esattezza: i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono quindi essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;

Limitazione della conservazione: i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti;

Integrità e riservatezza: i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione dalla distruzione o dal danno accidentali.

SQ Consulting, con l’impiego di Data Protection Officer e Privacy Officer certificati e con pluridecennale esperienza, offre un servizio consulenziale professionale per consentire alle aziende di operare conformemente alla normativa al fine di evitare le pesanti sanzioni previste.

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